La normativa per operatori del benessere è stata soggetto di grandi discussioni nell’ultimo periodo a causa di una grande confusione tra ruoli riconosciuti e ruoli inventati. Quando si parla della famigerate normativa ci si riferisce alla legge n.4 del 2013, che regolamenta ogni professione intellettuale non organizzata, dando la possibilità di aprire studi professionali di ogni genere AD ESCLUSIONE di alcune attività, considerate riservate per legge ai soli soggetti iscritti in albi o elenchi, e disciplinati da normative specifiche.

Normativa per Operatori del Benessere

Grazie a questa legge, moltissimi operatori del benessere totalmente fittizi, hanno avuto l’occasione di poter aprire la propria attività commerciale, bypassando l’obbligatoria consecuzione del titolo di Estetista.

Queste sono vere e proprie figure abusive che spacciano i loro massaggi come trattamenti per la salute anziché estetici, cadendo nell’illegalità.

Dopo tutti i fraintendimenti all’interno del mondo del benessere a causa di questa confusione di figure professionali reali e fittizie, è nostro dovere chiarire quanto segue:

  1. La massaggiatrice, l’operatore olistico, l’operatore ayurvedico, l’operatore del benessere che si occupa di trattamenti sul corpo NON ESISTE, bensì si tratta di ulteriori campi esplorabili dalla figura professionale principale quale l’estetista;
  1. Solo le persone che hanno correttamente conseguito il titolo di estetista ha il diritto di farsi chiamare legalmente “Operatore del benessere”;
  1. Il massaggio non può essere libero, perché o se ne occupa l’estetista per benessere od estetica oppure se ne occupa la figura del fisioterapista per terapie di riabilitazione. Nessun altro ha il diritto di fare massaggi in completa autonomia;
  1. L’individuazione delle nuove figure professionali è gestita dallo stato e MAI dalle regioni in maniera indipendente;
  1. La legge 4 del 2013 non regolamenta mestieri artigianali come quello dei massaggiatori, non regolamenta gli operatori del benessere, non regolamenta gli operatori ayurvedici. Non regolamenta le discipline omeopatiche e bio-naturali che eseguono trattamenti oppure massaggi sul corpo umano. Questa legge regolamenta solo le professioni intellettuali non riconosciute.
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